Su tale problematica si è espressa la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21111/2024 esprimendo il seguente principio di diritto:
In tema di definizione giudiziale della crisi coniugale, per l’attribuzione dell’assegno divorzile richiesto in funzione perequativo-compensativa, il giudice deve valutare se nel corso della vita matrimoniale siano stati negoziati accordi coniugali recanti attribuzioni patrimoniali o elargizioni in denaro, così da aver operato un riequilibrio tra le rispettive condizioni economiche, oppure se, al momento del divorzio, permanga ancora un significativo divario patrimoniale e reddituale riconducibile al sacrificio, o meno, di uno di essi durante la vita coniugale, potendosi infatti giustificare, solo nel primo caso, l’attribuzione giudiziale dell’assegno divorzile
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