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Risarcimento del danno per danno da “superlavoro”.

6 giugno 2023

La Suprema Corte di Cassazione legittima l’azione giudiziaria del dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro per danni alla salute cagionati da stress per superlavoro.

Anche recentemente ( vedasi Cass. civ, sez. III, ord., 22 maggio 2023, n. 13919) è stato riconosciuto un lauto risarcimento danni ai famigliari di un medico morto in servizio a causa di un infarto causato dallo stress per il lavoro svolto a contatto con il pubblico. Nel caso di specie il medico aveva già riportato due infarti ed era stato reputato dalla Commissione medica idoneo al servizio ma con prescrizioni, ossia escludendo che lo stesso potesse svolgere l’attività lavorativa a contatto con numeroso pubblico potendo lo stress indurre una recidiva della patologia.


L’amministrazione sanitaria è rimasta però inerte di fronte a tale prescrizione e il medico ha continuato a svolgere la medesima mansione lavorativa: è intervenuto in seguito il decesso per ipertensione, infarto del miocardio, collasso cardiocircolatori.

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La l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo pertanto l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela" violate.
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