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Lo stalking condominiale

6 giugno 2023

La giurisprudenza ha esteso l'ambito di applicabilità dell'art. 612-bis c.p. ( Atti persecutori) al contesto condominiale.

Costituisce pertanto stalking anche la condotta di chi pone in essere numerose aggressioni fisiche e verbali, molestie, offese minatorie e volgari ai propri vicini rendendoli anche bersaglio di appostamenti, di danneggiamenti ripetuti, senza dare tregua alle vittime, tali da ingenerare loro uno stato perdurante di ansia e di paura che induce a modificare le proprie abitudini di vita, ad evitare di uscire il più possibile di casa nel timore di subire aggressioni fisiche e verbali.


Lo stalking condominiale sussiste anche quando gli atti molesti sono rivolti non contro un’unica persona ma una collettività di persone. 

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La l'art. 2087 c.c. pone un generale obbligo di tutela dell'integrità fisica e della personalità morale del lavoratore, senza ulteriori specificazioni in merito alle condotte omissive e commissive destinate a sostanziarlo pertanto l'onere di allegazione del lavoratore non può estendersi fino a comprendere anche l'individuazione delle specifiche “norme di cautela" violate.
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